Tra la corsa ai cantieri per le Olimpiadi e i vincoli di bilancio, Torino è stata una delle città più coinvolte nella grande stagione dei contratti finanziari con le banche. Oggi, tra cause a Londra, accordi riservati e cifre enormi in ballo pare sempre più complesso trovare il bandolo della matassa. Di derivati e finanza si parla spesso con inglesismi tecnici altisonanti che sembrano fatti apposta per allontanare chi legge. Eppure, dietro quelle formule complicate ci sono i soldi di tutti noi. L’intento è dettato dal provare a capire come la città ha gestito una situazione inedita e difficile e le conseguenze che quelle scelte hanno comportato e comportano ancora oggi per i cittadini. Una vicenda ventennale non ancora conclusasi completamente. 

Avvertenza. Questo testo ha finalità di analisi e divulgazione e non costituisce consulenza finanziaria o legale. Le valutazioni sono opinioni dell’autore. Le vicende giudiziarie in corso sono riportate nelle posizioni delle parti, comprese quelle delle banche citate.I dati numerici provengono dagli atti pubblici del Comune e da fonti di stampa e giuridiche indicate nelle note in calce. Il presente lavoro ha pertanto un taglio meramente indicativo e probabilistico e non intende rappresentare una verità assoluta, un’analisi peritale esaustiva o un parere di natura contabile.

Anatomia, meccanismi e impatto dell’ingegneria finanziaria sul Comune di Torino (2006-2026)

Il miraggio della finanza strutturata

Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, gli enti locali italiani si trovarono ad affrontare un paradosso strutturale: la necessità impellente di modernizzare le infrastrutture urbane si scontrava frontalmente con una progressiva contrazione dei trasferimenti statali e con i rigidi vincoli di bilancio imposti dall’Unione Europea. In questo scenario, la finanza, prevalentemente di derivazione anglosassone, fece breccia nei municipi offrendo strumenti derivati complessi, presentati non come azzardi speculativi, ma come sofisticate coperture assicurative (hedging).

Torino, impegnata nella mastodontica riconversione da ex company town a vetrina internazionale per le Olimpiadi Invernali del 2006, divenne uno dei laboratori più grandi ed esposti d’Italia per l’applicazione di queste leve finanziarie. Questo dossier analizza in profondità la genesi, l’architettura matematica, l’esplosione e il recente epilogo giudiziario di una scommessa che, lungi dal proteggere l’ente, ha generato un’emorragia di cassa di oltre 180 milioni di euro, costringendo la città e i suoi cittadini a decenni di sacrifici.


I numeri del debito e la genesi dell’operazione

Per comprendere come e perché il Comune di Torino abbia aperto le porte dei propri forzieri a istituti di credito internazionali, è essenziale analizzare lo stato patrimoniale dell’ente all’inizio del nuovo millennio. La narrazione politica di quegli anni parlava di rinascimento urbano; i libri contabili, invece, raccontavano una storia di estrema tensione finanziaria.

Torino era impegnata in una mastodontica riconversione: da ex company town fordista a vetrina internazionale in vista delle Olimpiadi Invernali del 2006. I cantieri per la Linea 1 della metropolitana, il Passante Ferroviario, la radicale trasformazione della Spina Centrale e la costruzione delle nuove arene sportive richiesero un fabbisogno di capitali senza precedenti. Nonostante le iniezioni di liquidità da parte dello Stato centrale, l’esposizione debitoria complessiva del Comune di Torino arrivò a toccare la soglia critica dei 3,5 miliardi di euro. Parallelamente, l’introduzione del Patto di Stabilità Interno (la declinazione domestica dei rigidi parametri europei di Maastricht) aveva trasformato i bilanci comunali in camicie di forza. Ai sindaci venivano imposti divieti draconiani sull’accensione di nuovi mutui tradizionali, come quelli storicamente erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, qualora il rapporto tra spesa corrente e indebitamento superasse determinate soglie.

L’amministrazione guidata all’epoca da Sergio Chiamparino (2001-2011) si trovò schiacciata in una morsa: serviva denaro per non bloccare la città, ma la legge vietava di fare nuovo debito classico. La soluzione, incoraggiata anche dalla normativa nazionale dell’epoca (art. 41 della Legge 448/2001), fu la grande finanza internazionale. Il Comune procedette così a una massiccia ristrutturazione del debito pregresso attraverso l’emissione di BOC (Buoni Obbligazionari Comunali). I BOC sono vere e proprie obbligazioni collocate sui mercati finanziari globali. Torino emise questi titoli per un controvalore di circa 1,48 miliardi di euro. I capitali raccolti vennero utilizzati per estinguere i vecchi mutui a tasso fisso (spesso molto onerosi e stipulati negli anni ’80 e ’90) e allungare il piano di ammortamento fino al 2030-2035. Questo allungamento permise di abbattere immediatamente la rata annuale di rimborso, dando un insperato ossigeno al bilancio corrente.

Tuttavia, per essere collocati con successo sui mercati, i BOC vennero emessi a tasso variabile (agganciati all’Euribor). Questo esponeva il Comune a un rischio sistemico evidente: se la Banca Centrale Europea avesse alzato i tassi, la spesa per interessi di Palazzo Civico sarebbe esplosa, vanificando ogni risparmio. È in questa crepa di vulnerabilità che si inserisce l’ingegneria dei derivati.

Ingegneria degli Swap e la teoria della copertura perfetta

Nel 2006-2007, per “mettere al riparo” i conti pubblici dal rischio di rialzo dei tassi, le banche collocatrici dei BOC proposero la stipula di contratti derivati di tipo Interest Rate Swap (IRS) per un controvalore nozionale pari al valore emesso (circa 1,48 miliardi di euro). È utile precisare ai non addetti ai lavori che proteggere un debito a tasso variabile mediante la sottoscrizione di uno swap è una prassi finanziaria assolutamente lecita, utile e utilizzata di frequente dai debitori (aziende o istituzioni), i quali cedono così a terzi il rischio di un improvviso rialzo dei tassi.

La meccanica di base di un Interest Rate Swap è, in teoria, un perfetto meccanismo di stabilizzazione. Due controparti si scambiano flussi di cassa periodici calcolati su un capitale di riferimento (il nozionale). Nel caso di Torino, il meccanismo funzionava così:

  • La Gamba Fissa (Pagata dal Comune): Torino si impegnava a pagare alla banca un tasso fisso predeterminato (ad esempio il 4,25%).
  • La Gamba Variabile (Pagata dalla Banca): La banca si impegnava a pagare al Comune il tasso variabile a cui erano agganciati i BOC (Euribor + spread).

Lo scenario di successo (Tassi in rialzo): Se l’Euribor fosse salito, ad esempio, al 5%, la banca avrebbe dovuto pagare a Torino il 5%, mentre Torino avrebbe continuato a pagare il suo rassicurante fisso al 4,25%. La banca avrebbe versato a Torino la differenza, compensando esattamente il maggior onere che il Comune doveva pagare agli obbligazionisti. Il bilancio pubblico sarebbe stato in cassaforte.

Lo scenario post-2008 (Il Cigno Nero): Ma i mercati non seguirono il copione sperato. Con il crac di Lehman Brothers e la conseguente crisi finanziaria globale, le banche centrali abbatterono i tassi di interesse a zero (e successivamente in territorio negativo) per salvare l’economia. La “trappola” scattò inesorabile con un timing sfortunatamente perfetto per il capoluogo piemontese: la banca si ritrovò a dover pagare a Torino un tasso prossimo allo 0%. Torino, però, era contrattualmente vincolata a versare alla banca il tasso fisso del 4,25%. Su un controvalore di quasi un miliardo e mezzo di euro, questa dinamica significava che ogni anno il Comune doveva bonificare decine di milioni di euro netti agli istituti di credito, senza ricevere nulla in cambio. Il problema, tuttavia, non risiedeva solo nella sfortuna macroeconomica, ma nelle fondamenta stesse del contratto.

Il peccato originale: Upfront, Mark-to-Market e rischio occulto

Se l’azzeramento dei tassi fu un evento imprevedibile, la reale tossicità dei contratti torinesi si nascondeva nella loro architettura originaria. I derivati proposti al Comune non erano strumenti neutri; contenevano asimmetrie matematiche che garantivano profitti occulti alle banche fin dal primo giorno. Per capire come, bisogna introdurre il concetto di Mark-to-Market (MTM).


Il Mark-to-Market (MTM) e lo squilibrio iniziale

Il MTM rappresenta il Valore Attuale Netto (NPV) di tutti i flussi di cassa futuri attesi da un derivato. Poiché uno swap dura decenni, la finanza utilizza complessi modelli matematici (le curve dei tassi forward) per stimare chi incasserà di più nel tempo. Il MTM prende questi ipotetici flussi futuri e li calcola come se dovessero essere incassati o pagati tutti oggi. È una sorta di bilancia finanziaria.

Il contratto sano: il derivato “Par” (La scommessa equa) In un’operazione di copertura sana e trasparente, il mercato prezza le probabilità in modo neutro. Al day one (il giorno della firma), il Mark-to-Market deve essere pari a zero. La bilancia è in perfetto asse. Nessuna delle due parti ha un vantaggio matematico di partenza.

La distorsione: il derivato “Non-Par” e le commissioni occulte Nel caso del Comune di Torino, la bilancia era truccata. Le banche confezionavano contratti non-par, strutturalmente sbilanciati a loro favore fin dalla stipula. Il tasso fisso che il Comune si impegnava a pagare era artificiosamente più alto di quello di mercato. Il risultato? Nel momento esatto in cui veniva apposta la firma, il derivato nasceva con un MTM già profondamente negativo per le casse pubbliche.

Perché la banca pretendeva di partire in vantaggio? Per garantirsi il suo “profitto implicito”. Quando una banca d’affari costruisce un’architettura finanziaria così complessa, deve farsi pagare. Se avesse presentato a Palazzo Civico una normale fattura milionaria alla voce “commissioni di consulenza”, la politica avrebbe dovuto approvarla e giustificarla pubblicamente in Consiglio Comunale. La soluzione fu celare quella parcella dentro la matematica del contratto. La differenza tra il tasso equo e il tasso svantaggioso fatto firmare al Comune rappresenta una commissione invisibile, che la città ha pagato spalmata sulle tasse per i decenni successivi.

La droga dell’Upfront

Ma perché un Comune dovrebbe accettare di firmare un contratto che parte già in rosso? La risposta è nel meccanismo dell’Upfront. A fronte del MTM iniziale negativo, la banca versava immediatamente al Comune una grossa somma di denaro contante (decine di milioni di euro). Agli occhi degli amministratori pubblici, bisognosi di fondi, l’upfront appariva come manna dal cielo: liquidità immediata per chiudere in pareggio i bilanci dell’anno in corso, eludendo formalmente i limiti del Patto di Stabilità. Di fatto, l’upfront era un finanziamento occulto ad altissimo costo. Questa miscela di ricerca del contante a breve termine e totale assenza di metriche di misurazione del rischio estremo (come il Value at Risk – VaR) spinse Palazzo Civico a comportarsi come un risparmiatore inconsapevole: attratto dal premio immediato, finì per ipotecare finanziariamente il futuro di due generazioni di cittadini.

Asimmetria informativa e il ruolo delle banche d’affari

L’architettura dei derivati torinesi portava la firma di colossi del credito globale, tra cui Dexia Crediop (storicamente specializzata nel finanziamento agli enti locali), JP Morgan e Intesa Sanpaolo. Il nodo giuridico ed etico più profondo di questa vicenda, che sarà poi il fulcro delle battaglie legali decennali, risiede nel palese conflitto di interessi in cui operavano queste istituzioni.

Le banche si interfacciarono con Palazzo Civico indossando contemporaneamente due abiti incompatibili:

  1. L’abito dell’Advisor (Il Consulente): Affiancavano i dirigenti comunali, insieme a consulenti esterni (Lazard, come stabilito nella sentenza inglese di cui forniremo approfondimenti successivamente) e la politica nella complessa redazione del piano di rientro dal debito, suggerendo quali fossero gli strumenti finanziari più idonei per rinegoziare i vecchi mutui e affrontare la spesa olimpica.
  2. L’abito del Dealer (Il Venditore): Erano le stesse controparti contrattuali che vendevano fisicamente i derivati proposti, incassandone gli spread, i margini impliciti e lucrando sulle asimmetrie del Mark-to-Market iniziale.

Come è stato possibile che istituzioni soggette a rigide normative di vigilanza (Consob, Banca d’Italia) potessero operare in un simile regime di opacità? La risposta risiede in una clausola precompilata all’interno del Master Agreement ISDA (il contratto standard internazionale per la negoziazione dei derivati). Facendo leva sulle dimensioni del bilancio torinese, il Comune fu classificato formalmente come “Operatore Qualificato” (o investitore istituzionale), ai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF).

Questa singola spunta su un contratto trasformò giuridicamente il Comune di Torino in un soggetto equiparabile a un hedge fund o a una banca d’affari. Agli occhi della legge e dei contratti, l’ente locale veniva ritenuto dotato di uffici tecnici e matematici capaci di comprendere autonomamente il pricing delle opzioni, il Value at Risk (VaR) e gli scenari di probabilità. Questa finzione giuridica esonerò le banche dal rispetto della suitability rule (la regola di adeguatezza), sollevandole dall’obbligo di verificare che il cliente (Comune) avesse le competenze necessarie per comprendere pienamente le condizioni finanziarie dei contratti sottoscritti.

2024 L’offensiva legale e la scommessa di Palazzo Civico

Dopo aver versato nelle casse delle banche oltre 180 milioni di euro a fondo perduto a causa del crollo dei tassi di interesse, e con la prospettiva di doverne sborsare altri 50 milioni fino alla scadenza naturale dei contratti fissata per il 2030, l’amministrazione comunale decide di cambiare radicalmente strategia. Non c’era più spazio per le rinegoziazioni passive. Il 18 giugno 2024, l’attuale giunta guidata dal sindaco Stefano Lo Russo passa all’attacco. Il Comune deposita un massiccio atto di citazione presso il Tribunale civile di Torino contro Dexia, JP Morgan e Intesa Sanpaolo, chiedendo la nullità totale di sei contratti di Interest Rate Swap.

La mossa di Palazzo Civico non è un azzardo al buio, ma si poggia su un pilastro giurisprudenziale che nel frattempo ha terremotato il mondo bancario italiano: la storica Sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 8770 del 12 maggio 2020 (nota come il caso del Comune di Cattolica). Questa pronuncia aveva stabilito regole severissime per la finanza locale, fornendo a Torino tre argomentazioni legali dirompenti per smontare i contratti:

  1. Difetto di autorizzazione (La forma): La Cassazione ha sancito che i derivati incidono sull’indebitamento a lungo termine dell’ente, modificando radicalmente la struttura del debito. Pertanto, ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), devono essere approvati obbligatoriamente dal Consiglio Comunale. A Torino, invece, gli swap furono autorizzati dalla sola Giunta o firmati direttamente dai dirigenti del settore finanziario.
  2. Mancanza della causa (La sostanza): Poiché il derivato è una scommessa (un contratto “aleatorio”), se la banca non condivide prima della firma in modo trasparente il Mark-to-Market iniziale, i costi occulti e gli scenari probabilistici (cioè quante probabilità ha il Comune di vincere o perdere), manca l’accordo sugli elementi essenziali del costo. Il contratto è quindi nullo per “mancanza di causa”.
  3. Il divieto di speculazione: L’art. 119 della Costituzione vieta agli enti locali di indebitarsi per finanziare la spesa corrente. Se il derivato contiene un grosso upfront (denaro contante versato subito) o non copre in modo millimetrico l’obbligazione sottostante, non è più un’assicurazione, ma una speculazione illecita.

Luglio 2026: La disfatta di Londra e la trappola della giurisdizione

Le grandi banche d’affari, tuttavia, non lasciano i propri bilanci in balia dei tribunali amministrativi o civili italiani. I contratti internazionali firmati dal Comune di Torino prevedevano una via d’uscita blindata: una clausola di giurisdizione che affidava qualsiasi disputa legale esclusivamente ai tribunali del Regno Unito. È la pratica del forum shopping, la ricerca del giudice più favorevole. L’ordinamento britannico, storicamente costruito per tutelare i grandi attori della City e la sacralità dei contratti commerciali, rappresenta un terreno ostile per un ente pubblico che cerca di annullare un debito. Nell’ottobre del 2024, Dexia fa valere questa clausola e trascina il Comune di Torino davanti alla High Court of Justice di Londra.

Torino compie una scelta tattica estrema: decide di non costituirsi in giudizio in Inghilterra (scegliendo la contumacia), sperando che i giudici italiani dichiarino nulla la clausola di giurisdizione londinese, attraendo a sé il processo. La scommessa fallisce rovinosamente il 18 giugno 2026. Il giudice britannico Baker emette una sentenza che disintegra le tesi torinesi, applicando il pragmatismo del diritto anglosassone basato sul Caveat Emptor (stia in guardia il compratore):

  • La copertura era valida (Perfect Hedging): Il tribunale di Londra stabilisce che i derivati non erano speculativi. Analizzando i modelli matematici, la Corte rileva che gli swap erano strutturati per coprire il rischio dell’emissione obbligazionaria originaria (i BOC).
  • Autorizzazioni legittime: Contrariamente a quanto stabilito dalla Cassazione italiana, il giudice Baker ritiene che le delibere “quadro” approvate dal Consiglio Comunale di Torino nel 2001 e nel 2003 costituissero un mandato politico sufficiente per autorizzare i dirigenti a firmare i contratti negli anni successivi.
  • Nessun dovere fiduciario: Ribadendo lo status di “Operatore Qualificato” del Comune, la Corte stabilisce che Dexia non aveva alcun dovere di consulenza verso Torino e quindi nessun obbligo di svelare il Mark-to-Market iniziale.

La sentenza inglese è un boomerang drammatico. Il suo imminente riconoscimento in Italia espone Palazzo Civico a un rischio finanziario catastrofico, stimato fino a 150 milioni di euro tra pagamento immediato dei saldi passivi pregressi, esborsi futuri da onorare e le esorbitanti parcelle legali dei tribunali d’oltremanica.

Il patteggiamento segreto. L’accordo JP Morgan (Luglio 2026)

L’onda d’urto del verdetto di Londra fa tremare le pareti dell’assessorato al bilancio. La consapevolezza che il precedente di Dexia verrà presumibilmente brandito dalle altre banche (JP Morgan e Intesa Sanpaolo) per blindare le proprie posizioni impone una ritirata strategica. L’amministrazione deve abbandonare la guerra ideologica per abbracciare il pragmatismo e il controllo dei danni. Pochi giorni dopo la sentenza londinese, il 20 luglio 2026, il Consiglio Comunale di Torino si riunisce in una delicatissima seduta a porte chiuse. L’ordine del giorno è l’approvazione di una transazione stragiudiziale (settlement) con il colosso americano JP Morgan per estinguere definitivamente due dei contratti swap pendenti.

L’operazione tecnica prende il nome di Unwinding (risoluzione anticipata). Quando un derivato viene “smontato” prima della sua scadenza naturale, le due parti calcolano il valore attuale netto di quanto il debitore (il Comune) avrebbe dovuto pagare da quel momento fino alla fine del contratto. Su quella cifra, si intavola una trattativa per chiudere il conto con un pagamento una tantum.

Per JP Morgan, l’accordo rappresenta un’uscita sicura: incassa liquidità immediata ed elimina il rischio reputazionale, nonché l’incertezza cronica, di un contenzioso nei tribunali italiani. Per il Comune di Torino, sebbene le cifre esatte dell’accordo siano rimaste coperte dal segreto, significa versare svariati milioni di euro oggi per “comprare” la certezza di domani. Il patteggiamento certifica contabilmente una sconfitta, ma erige un argine fondamentale: immunizza il bilancio cittadino dall’imprevedibilità dei mercati finanziari, permettendo alla città di tornare a programmare le proprie spese ordinarie.

L’Anomalia Intesa Sanpaolo: Il gigante “di casa” e la minaccia del precedente giurisprudenziale

A differenza dell’intransigenza di Dexia e del pragmatismo americano di JP Morgan, la partita di Intesa Sanpaolo sui derivati di Palazzo Civico è bloccata da equilibri territoriali e pesanti rischi sistemici. Il primo vincolo è politico e reputazionale: Intesa, erede del Sanpaolo IMI e legata alla Compagnia di San Paolo, è storicamente la banca “di casa”. Portare il proprio Comune sull’orlo del default con una brutale battaglia legale causerebbe un danno di immagine insostenibile nei confronti del territorio e degli stakeholder.

Il secondo, e più grave, ostacolo è giuridico. Impossibilitata a sfruttare il forum shopping per trascinare l’ente locale nella favorevole giurisdizione londinese (come ha fatto Dexia), Intesa deve difendersi al Tribunale civile di Torino. In un’aula italiana, i giudici sono vincolati alla già citata storica sentenza a Sezioni Unite della Cassazione (8770/2020), che dichiara nulli i derivati stipulati senza l’approvazione del Consiglio Comunale e senza l’esplicitazione matematica dei costi occulti.

Questo scenario trasforma la causa torinese in una bomba a orologeria. Una sentenza di condanna in primo grado non annullerebbe solo i contratti di Palazzo Civico, ma innescherebbe un letale effetto domino su centinaia di swap identici che Intesa ha in portafoglio con altri enti locali italiani. Per scongiurare un simile cataclisma giurisprudenziale, la banca ha presumibilmente una sola via d’uscita: evitare la sentenza. L’obiettivo obbligato è negoziare una transazione stragiudiziale (unwinding) a porte chiuse, accettando perdite sui propri crediti pur di estinguere i contratti e chiudere una questione divenuta estremamente complicata per entrambe le parti. La giunta comunale a giugno 2025 ha deliberato di addivenire ad un accorso transattivo con la prima banca italiana, conferendo specifico incarico ad un team di avvocati con comprovata esperienza in tema di strumenti finanziari. Ad oggi non risultano notizie aggiuntive sull’evoluzione della questione.

L’assoluzione politica e il monito della Corte dei Conti

In un disastro finanziario di questa magnitudo, la cittadinanza e l’opinione pubblica hanno costantemente preteso l’individuazione di responsabilità personali. A partire dal 2010, la Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte ha scandagliato i contratti, aprendo fascicoli per “danno erariale” che minacciavano di colpire il patrimonio personale dei dirigenti finanziari e dei decisori politici (dalle giunte di Sergio Chiamparino a quelle di Piero Fassino).

Tuttavia, l’esito delle indagini contabili ha restituito un verdetto controintuitivo: per i derivati di Torino non vi è stata alcuna condanna personale. I magistrati contabili si sono scontrati con tre ostacoli insormontabili:

  1. L’assenza di “Colpa Grave”: Per condannare un amministratore a risarcire lo Stato di tasca propria, non basta l’errore; serve la colpa inescusabile. Negli anni 2006-2007, l’uso dei derivati era non solo legale, ma incoraggiato dalle circolari del Ministero dell’Economia per la gestione virtuosa del debito. I sindaci, privi di competenze attuariali, si affidarono ai pareri tecnici dei loro dirigenti e dei consulenti bancari.
  2. L’imprevedibilità del mercato: I giudici hanno stabilito che nessuno, in un municipio, poteva ragionevolmente prevedere l’apocalisse finanziaria dei subprime del 2008 e l’azzeramento prolungato dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, evento che innescò il salasso.
  3. I limiti temporali: A causa della lentezza nell’emersione del danno e della complessità delle perizie, molte delle potenziali responsabilità amministrative sono semplicemente decadute per intervenuta prescrizione (5 anni).

Questo esito appare ancora più clamoroso se paragonato al palazzo politico dirimpettaio: la Regione Piemonte. Sulla stessa materia dei derivati, la Corte dei Conti ha condannato decine di ex amministratori regionali a risarcire milioni di euro. La differenza risiedeva nel dolo contabile: in Regione, i maxi-premi in contanti (upfront) dati dalle banche furono usati palesemente per finanziare le spese correnti e truccare il patto di stabilità, un illecito costituzionale lampante che nel Comune di Torino non venne riscontrato con la medesima spregiudicatezza. Ma se i portafogli dei politici sono rimasti intonsi, l’Istituzione ha subito una condanna inappellabile. Le relazioni successive della Corte dei Conti hanno ripetutamente bacchettato Palazzo Civico, certificando uno “squilibrio strutturale” di bilancio generato proprio dalle rate milionarie pagate per i derivati. Un macigno che ha costretto le giunte successive ad aderire a severi piani di rientro statali.

L’Eredità della Finanza Creativa

Il tramonto della stagione dei derivati torinesi, suggellato dagli esborsi per chiudere anticipatamente i contenziosi a metà del 2026, lascia sul campo una lezione severissima sulla gestione della res publica. La presunzione di poter disinnescare l’indebitamento cronico di una città affidandosi all’alchimia finanziaria e agli algoritmi sviluppati nella City londinese si è scontrata con la spietata realtà dei mercati internazionali.

L’operazione non è stata un semplice errore di calcolo. Ha rappresentato un massiccio trasferimento di ricchezza dal basso verso l’alto: dalle tasse dei cittadini di Torino ai bilanci delle grandi banche d’affari internazionali. Le banche hanno fatto il loro mestiere, massimizzando il profitto all’interno delle regole contrattuali flessibili che esse stesse avevano redatto, sfruttando abilmente il disperato bisogno di liquidità a breve termine della classe politica locale. I 180 milioni di euro bruciati negli anni per onorare gli swap non sono numeri astratti. Sono stati tagli alla manutenzione delle strade periferiche, riduzioni dei fondi per il welfare, ritardi negli investimenti per il trasporto pubblico e aumenti delle addizionali Irpef. Oggi, Torino torna a un modello di gestione del debito ortodosso, ma porta addosso le cicatrici di un’illusione che ha barattato la sicurezza contabile delle future generazioni in cambio del pareggio di bilancio di una sola stagione politica.

Silvia Corvestri

Note e fonti

1. Dexia SA v Comune di Torino [2026] EWHC 1401 (Comm), High Court of Justice, 18 giugno 2026 (testo disponibile presso The National Archives).

2. Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 12 maggio 2020, n. 8770; ordinanze della Cassazione nn. 2262 e 2358 del febbraio 2026.

3. Comune di Torino, comunicato della Giunta sulla proposta di transazione relativa a due contratti derivati (n. 288); atti del Consiglio comunale del 20 luglio 2026.

4. Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 29 maggio 2012 (BU n. 25 del 21 giugno 2012), sull’annullamento in autotutela degli atti autorizzativi degli swap del 2006.

5. Solicitors Journal, resoconti della sentenza Dexia v Comune di Torino, 19 giugno 2026; Legalcommunity, «BonelliErede vince di nuovo a Londra con Dexia»; Hill Dickinson, nota sulla sentenza; Aziendabanca, nota sul caso Venezia (Court of Appeal).

6. Lo Spiffero (2 e 6 luglio 2026 e articoli successivi sulla transazione); Torino Oggi (8 e 20 luglio 2026); Torino Cronaca (articoli di giugno-luglio 2026 e luglio 2024).

7. Il Sole 24 Ore, via La Gazzetta degli Enti Locali, 22 settembre 2010 (archiviazione dell’indagine della Procura di Torino); Linkiesta, 28 febbraio 2011; Il Fatto Quotidiano, 7 novembre 2013.

8. Dirittobancario.it, Studio Ghidini Girino & Associati e Bluerating (2026) sulle ordinanze della Cassazione e sulla Corte d’Appello di Milano.

9. Per la pubblicazione, tutti i dati numerici vanno riscontrati sui rendiconti, sulle note integrative e sugli atti ufficiali del Comune di Torino, su ISTAT e sulle relazioni della Corte dei conti.